Con la sentenza n. 9633/2016 la Corte di Cassazione ha chiarito i presupposti per l’iscrizione alla Gestione separata INPGI e per la prescrizione contributiva. In particolare i giudici affermano il principio per cui con l’iscrizione all’Albo, che costituisce un atto volontario del professionista, scatta l’obbligo di contribuzione nelle forme della Gestione separata, alla sola condizione dell’assenza di un vincolo di subordinazione. Quest’ultimo requisito Requisito quest’ultimo che basta per qualificare l’attività del professionista come attività autonoma.
Obbligo contributivo
Dunque il giornalista pubblicista è obbligato a contribuire alla Gestione separata dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), se è iscritto nell’elenco dei pubblicisti e svolge attività giornalistica libero-professionale, anche se questa abbia carattere occasionale e non abituale.
Nel caso in esame è stato rigettato l’appello proposto da un lavoratore nei confronti dell’INPGI e di Equitalia con riferimento ad una cartella di pagamento a lui notificata per il pagamento di contributi relativi all’anno 1996 per la Gestione separata INPGI. In Cassazione il lavoratore motivava il ricorso con la prescrizione quinquennale ex articolo 3, comma 9, della Legge n. 335/1995, e con il fatto che dalla fine degli anni ’70 era iscritto all’Albo dei giornalisti pubblicisti, e solo occasionalmente aveva svolto attività giornalistica. Da sottolineare che il ricorrente svolge la professione di avvocato, come attività prevalente, versando alla relativa Cassa forense i contributi previdenziali dovuti.
Prescrizione contributiva
Viene infine precisato che la prescrizione, secondo le regole generali, non può decorrere se non da quando il diritto può essere esercitato. Viene quindi esteso all’INPGI il principio secondo il quale, in materia di contributi previdenziali dovuti all’Ente ,trova applicazione, ai sensi del d.lgs. n. 103/1996, la disciplina di cui al Regolamento attuativo che prevede che la prescrizione, di durata quinquennale ex art. 3, comma 9, della I. n. 335 del 1995, decorra dalla data di trasmissione all’INPGI della dichiarazione annuale sui redditi percepiti da parte dell’obbligato.
Fonte: Pmi.it