Casagit: una nota esplicativa per la dichiarazione dei redditi

Cari colleghi, qui di seguito alcune informazioni di servizio sul trattamento fiscale delle spese sanitarie Casagit, in funzione della dichiarazione dei redditi.

– I titolari di posizione (cioé i giornalisti iscritti contrattualizzati e pensionati) possono portare in detrazione solo la parte di spese sanitarie non rimborsata dalla Casagit.

 – per i familiari è possibile portare in detrazione le spese sanitarie per intero, anche se rimborsate in tutto o in parte dalla Casagit.

– se il contributo associativo per i familiari vi viene trattenuto in busta paga (è una possibilità offerta da alcune aziende editoriali), accertatevi che l’importo non abbia concorso all’abbattimento dell’imponibile fiscale: questo vantaggio è garantito, grazie al contratto Fnsi, solo per il contributo del giornalista.

– il contributo dei familiari non può essere portato in deduzione neanche dall’imponibile (eventuale) del familiare stesso: ecco perché per i familiari scatta il diritto alla detrazione delle spese pur se rimborsate in tutto o in parte dalla Casagit.

– i giornalisti che esercitano la professione come lavoratori autonomi, iscritti alla Casagit a titolo volontario (sia al profilo principale che ai profili 2, 3 e 4) non possono portare in deduzione il contributo associativo ma possono portare in detrazione l’intero ammontare delle spese sanitarie, anche se rimborsate in tutto o in parte dalla Cassa (stesso trattamento fiscale dei familiari).

– se avete conservato le distinte di liquidazione spedite dalla Casagit in occasione dei rimborsi dello scorso anno, potete utilizzarle come riepilogo delle spese e calcolare gli importi da dichiarare. Altrimenti è possibile ricavare le stesse informazioni dalla vostra area riservata, sul sito della Casagit. Se avete perso o dimenticato le credenziali d’accesso, potete farvi guidare nelle procedure di recupero (o di primo accesso) dagli uffici Casagit.

– attenzione, il trattamento fiscale delle spese Casagit vale anche per i rimborsi in forma diretta. E quindi: i soci che abbiano eventualmente sostenuto costi supplementari (quote a carico in fase di ricovero, spese odontoiatriche non convenzionate, franchigie per esami strumentali in convenzione) potranno portarli in detrazione in quanto non rimborsati dalla Cassa; i familiari, invece, potranno portare in detrazione l’intero ammontare anche dei costi sostenuti in forma diretta dalla Casagit (ad esempio, i conti del dentista convenzionato) anche questi estraibili dall’area riservata.

– ormai è realtà consolidata la dichiarazione dei redditi precompilata, punto di partenza per CAF e commercialisti. Attenzione: è probabile che i dati sulle spese sanitarie vostre o dei familiari non coincidano perfettamente con i riepiloghi Casagit. È normale e può dipendere da varie ragioni: ad esempio, potreste non aver inviato alla Casagit richieste di rimborso (scontrini farmaceutici, ricevute di analisi di laboratorio o di visite specialistiche) per dimenticanza o perché fuori tempo massimo; oppure ricevute di studi privati potrebbero non essere state denunciate al Fisco dal soggetto sanitario che vi ha erogato la prestazione. Questo circostanze non permettono di far coincidere perfettamente la “contabilità” Casagit con il resoconto fiscale, ma questo non rende le vostre documentazioni meno veritiere.

– La Casagit non restituisce fatture e ricevute originali ma le conserva e le mette a disposizione esclusivamente in caso di verifica fiscale a carico degli associati: per questo vi consiglio vivamente di conservare le fotocopie dei documenti che inviate alla Cassa, vi potranno tornare utili sia di fronte al Caf o commercialista che in funzione dell’Erario.

Tutto quanto sopra è riassunto su questo link

Ecco invece il rimando all’Area riservata soci Casagit https://www.casagit.org/Areasoci/login.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1

– colgo l’occasione per ricordarvi che entro il 30 giugno al massimo devono pervenire in Casagit le richieste di rimborso relative al primo trimestre (scontrini e ricevute con data gennaio/febbraio/marzo). Ovviamente è possibile presentare anche le documentazioni di rimborso del trimestre in corso.

Resto sempre a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento (3397956688)

Un caro saluto a tutti

Gianfranco Summo (Cda Casagit)