Misure speciali in tema di ammortizzatori sociali valide per tutto il territorio nazionale. Sospensione dei licenziamenti per motivo economico fino al 18 maggio 2020. Norme in materia di riduzione dell’orario di lavoro e a sostegno dei lavoratori per coniugare esigenze professionali e familiari. Interventi dedicati ai titolari di partita Iva e di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Ulteriori disposizioni in materia di smart working. Un bonus di 100 euro per chi continua a prestare l’attività lavorativa in sede. Sono alcune delle novità, di interesse anche per i lavoratori del settore giornalistico, introdotte con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, martedì 17 marzo 2020, del decreto “Cura Italia” messo a punto dal governo per far fronte all’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
Vediamo di seguito, in sintesi, quali sono i contenuti del decreto.
Ammortizzatori sociali
Prevista la possibilità di ottenere 9 settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga. Le aziende che non rientrano nel campo di applicazione della legge 416/81 (emittenza radiotelevisiva, agenzie di stampa locali, service editoriali, aziende digitali) potranno accedere alle prestazioni erogate dall’Inps con accesso al Fondo di Integrazione Salariale. Le aziende editrici che ad oggi beneficiano della integrazione salariale straordinaria corrisposta dall’Inpgi non possono presentare domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale con sospensione del trattamento di integrazione salariale straordinario in quanto escluse dall’ambito di applicazione della norma. Si applica invece a tutto il settore l’art. 46 del decreto in materia di preclusione dei licenziamenti collettivi e per motivo economico fino al 18 maggio 2020.
Conciliazione vita-lavoro
Passano a 15 i giorni di congedo, fruibili in un periodo continuativo o frazionati, per “i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps e i lavoratori autonomi” con figli di età non superiore ai 12 anni. I giorni di congedo sono retribuiti al 50 per cento, con contribuzione figurativa. Il limite di età di 12 anni non si applica ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata. Il congedo è riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori, purché nel nucleo familiare non vi sia “altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa” ovvero disoccupato o non lavoratore. I genitori di figli tra i 12 e i 16 anni possono astenersi dal lavoro per il periodo di chiusura delle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
In alternativa al congedo è prevista la possibilità di optare per un bonus baby-sitter nel limite massimo di 600 euro erogato mediante il “libretto famiglia”. Il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’Inps, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive Casse previdenziali del numero dei beneficiari. Si rinvia sul punto alle disposizioni ufficiali dell’Inpgi.
Per i mesi di marzo e aprile 2020, infine, passano da 3 a 15 i giorni di permesso retribuito previsti dalla “legge 104“.
Quarantena e malattia
Anche nel settore privato, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico e non è computabile ai fini del periodo di comporto, ovvero il periodo durante il quale, in caso di assenza del lavoratore, il datore di lavoro non può validamente esercitare il suo diritto di risolvere il rapporto di lavoro. Serve apposito certificato medico.
Fino al 30 aprile 2020, inoltre, per i lavoratori dipendenti in possesso del riconoscimento di disabilità grave, i lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle autorità sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero.
Partite Iva e Cococo
Prevista una indennità per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (attivi alla medesima data). Il decreto istituisce un “Fondo per il reddito di ultima istanza” che prevede il riconoscimento di un sostegno al reddito per chi in conseguenza dell’emergenza epidemiologica ha cessato, ridotto o sospeso l’attività o il rapporto di lavoro. La norma, estesa anche agli iscritti agli Ordini professionali, prevede che – tramite uno o più decreti del ministro del Lavoro da adottare entro 30 giorni – vengano definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità, nonché l’eventuale quota del limite di spesa da destinare al sostegno del reddito degli iscritti alle Casse di previdenza dei professionisti.
Smart working
Fino al 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Inoltre ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, inoltre, il lavoro agile diventa la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni.
Mutui sospesi
Stanziati 400 milioni per il 2020 da utilizzare, per un periodo di 9 mesi e a far data dal 17 marzo 2020, per estendere la possibilità di sospendere la rata del mutuo di casa anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, un calo del fatturato superiore al 33% di quello dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione dell’attività a seguito delle disposizioni adottate per contenere la diffusione del contagio.
Premio per i lavoratori dipendenti
Viene previsto un bonus di 100 euro per il mese di marzo 2020 per i lavoratori dipendenti con reddito inferiore ai 40mila euro che abbiano continuato a lavorare in ufficio. L’incentivo non concorre alla formazione del reddito e va rapportato al numero di giorni di lavoro effettivamente svolti in sede.