Emergenza Covid: le FAQ su disciplina e prassi di riferimento per il lavoro dei giornalisti

Si riportano di seguito le domande che, con maggiore frequenza, vengono rivolte alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana a cui seguono sintetiche risposte basate sulla vigente disciplina e prassi operativa di riferimento, in materia di emergenza epidemiologica da covid-19.

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  1. Per lo svolgimento della professione giornalistica è necessaria l’autodichiarazione? L’attività giornalistica è stata da subito, formalmente, inserita (dapprima nell’allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020 e poi nell’allegato 3 del DPCM 26/04/2020) tra le attività essenziali con esplicito riferimento alle “attività editoriali e servizi di informazione”. Tuttavia, è stato consigliato di portare sempre con se la tessera di iscrizione dell’Ordine dei giornalisti, da abbinare all’autodichiarazione precompilata. La FNSI, a tale scopo,  ha  predisposto 2  modelli  ESCLUSIVAMENTE  PER  SCOPO  PROFESSIONALE,  uno  per  i  giornalisti dipendenti e uno per i giornalisti freelance,  (reperibili cliccando su questo link) aventi la finalità, in caso di controllo, di una celere conclusione delle operazioni di verifica da parte degli operatori di Polizia. Per scaricare il modello di autodichiarazione predisposto dal Ministero dell’Interno è possibile cliccare qui

 

  1. Come si applica ai giornalisti il congedo indennizzato al 50%, per chiusura scuole? L’art. 23 del DL 18/2020 prevede, a decorrere dal 5 marzo, anche per i giornalisti dipendenti del settore privato uno specifico “congedo Covid-19” con indennità al 50% della retribuzione (quindi economicamente più vantaggioso dell’indennità per “congedo parentale” pari al 30%) coperto da contribuzione figurativa, per un periodo  continuativo  o  frazionato  comunque  non  superiore  a  15  giorni.  Tale  congedo  viene riconosciuto in conseguenza della chiusura delle scuole ai genitori – anche affidatari – di figli di età non superiore ai 12 anni, limite di età che non si applica ai figli con disabilità grave. Tale congedo speciale può essere fruito alternativamente da entrambi i genitori, sempre nel limite di 15 giorni, purché un genitore non  sia  già  beneficiario  di  strumenti  di  sostegno  al  reddito  per  sospensione/cessazione  dell’attività lavorativa oppure disoccupato o non lavoratore.

L’indennità al 50% viene corrisposta, anche ai giornalisti, dall’INPS (per accedere alla prestazione clicca qui)

mentre la contribuzione figurativa viene accreditata dall’INPGI, su richiesta del singolo giornalista.

 

Per i giornalisti autonomi, iscritti alla Gestione Separata dell’INPGI, non si può applicare la disposizione analoga, prevista nel DL 18/2020, riservata ai soli lavoratori autonomi iscritti all’INPS. Ma, sul punto, il Comitato Amministratore INPGI ha deliberato (in data 27/03/2020) l’estensione, anche in favore dei giornalisti iscritti alla Gestione separata, della facoltà di usufruire di un numero di giornate di permesso per congedo parentale, fino ad un massimo di 15, per le quali è prevista l’erogazione di una indennità economica. Il beneficio è riservato agli iscritti con figli fino a 12 anni ovvero, se disabili, anche di età superiore. Per l’efficacia del provvedimento è tuttavia necessario attendere la prescritta approvazione da parte dei Ministeri vigilanti.

 

 

3. Se un giornalista è già in “congedo parentale”, che succede?

L’art. 23 del DL 18/2020 consente, anche ai giornalisti, genitori di bambini sino a 12 anni, che hanno iniziato ad usufruire del congedo parentale (ex art. 32-33 D.lgs 151/2001), durante il periodo di chiusura delle scuole per coronavirus e quindi dal 5 marzo scorso, di convertire 15 giorni di congedo parentale già fruito in “Congedo covid-19” con indennità al 50% e non computare quei giorni a titolo  di congedo parentale. Per saperne di più sui congedi parentali clicca qui. Si ricorda che l’indennità per i congedi parentali viene erogata dall’INPS, mentre l’INPGI provvede all’accredito della contribuzione figurativa.

4.  Durante la chiusura delle scuole posso restare a casa, per seguire i miei figli, oltre i 15 giorni coperti dal congedo speciale al 50%?

Oltre al congedo speciale di cui sopra, l’art. 23 del DL 18/2020 prevede per i dipendenti del settore privato

– e quindi anche per i giornalisti – con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni (a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito), la possibilità di astenersi  dal lavoro per il tutto periodo di chiusura delle scuole, senza però l’indennità e la contribuzione figurativa, ma con il diritto alla conservazione del posto di lavoro e con il divieto di licenziamento. Per richiedere la prestazione clicca qui.

 

5.  I giornalisti hanno diritto al bonus Baby-sitting?

Sempre l’art. 23 del DL 18/2020 prevede, quale alternativa al congedo speciale di 15 giorni con indennità al 50%, anche per i giornalisti dipendenti del settore privato la possibilità di scegliere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting  per le prestazioni effettuate a seguito della chiusura delle scuole, nel  limite massimo complessivo di 600 euro e da erogare tramite il c.d. “libretto famiglia”. Per sapere come richiederlo clicca qui. L’art. 23 del DL 18/2020 prevede un bonus simile per i lavoratori autonomi, non iscritti all’INPS, “subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari”, cosa che l’Inpgi ha prontamente comunicato, adempiendo alla richiesta contenuta nel Decreto. Pertanto, i giornalisti iscritti alla Gestione Separata INPGI – in possesso dei requisiti richiesti – possono presentare la relativa domanda di accesso al bonus Baby-sitting, secondo le procedure indicate dall’INPS con la propria Circolare n. 44/2020 (vedi qui).

Si raccomanda, di presentare tempestivamente domanda per usufruire della prestazione “bonus baby sitting” poiché il bonus verrà erogato dall’INPS sino all’esaurimento dello stanziamento disponibile  e, quindi, le domande pervenute dopo il superamento di detto limite saranno accettate dall’INPS con riserva ed eventualmente erogate in caso di rifinanziamenti da parte dello Stato.

6.   Quali novità ci sono per i giornalisti che hanno già il riconoscimento della Legge 104/92?

L’Art. 24 del DL 18/2020 prevede l’estensione, anche per i giornalisti dipendenti, dei giorni di permesso retribuito previsti dalla Legge 104/1992 (art. 33, comma 3), che vengono incrementati di ulteriori 12 giorni complessivi (che si aggiungono quindi ai 3 già previsti), per i mesi di marzo e aprile 2020. Pertanto, nel suddetto bimestre si avranno complessivamente 18 giorni. La relativa indennità viene corrisposta dall’INPS

– anche ai giornalisti – mentre l’INPGI provvede alla relativa contribuzione figurativa. Per le istruzioni – relative all’incremento di 12 giorni di permesso di legge 104/92 – consulta la circolare INPS 45/2020 a  questo link. Si evidenzia l’importanza della circolare che chiarisce la portata effettiva della nuova norma. La circolare, infatti, fa esplicito riferimento sia al comma 3 che al comma 6 dell’art. 33 della L. 104/2020, mentre il Decreto conteneva solo il riferimento al comma 3 dell’art. 33. Ciò significa che i 12 giorni in più – che possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese – sono riconosciuti sia ai genitori di persone a cui sia stato riconosciuto un handicap grave (Art. 33, comma 3) ma anche – questa la novità rispetto al DL – ai lavoratori con disabilità grave riconosciuta (Art. 33, comma 6). Sempre la circolare precisa, anche, che le giornate di permesso possono essere frazionate per una fruizione oraria dei permessi, in base ai criteri di frazionamento in essa indicati.

 

7.  Cosa succede se il giornalista viene posto in quarantena o in permanenza domiciliare con sorveglianza attiva?

L’art. 26 del DL 18/2020 chiarisce definitivamente che, anche nel settore privato, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato alla malattia, per quanto riguarda il trattamento economico previsto. Inoltre, lo stesso periodo non si conteggia ai fini del periodo di comporto, ovvero per quel periodo durante il quale, in caso di assenza del lavoratore, il datore di lavoro non può esercitare il diritto di risolvere il rapporto di lavoro. In questi casi il medico curante redige il certificato di malattia, indicando gli estremi del provvedimento dell’autorità sanitaria che ha dato origine alla quarantena o alla permanenza domiciliare fiduciaria, ma sono validi anche i certificati di malattia trasmessi, prima del 17/03/2020, privi del provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.

 

 

8.  Chi rilascia il certificato medico se il giornalista su ammala di Covid-19?

A norma dell’art. 26, comma 6 del DL 18/2020, qualora il giornalista si trovi in malattia accertata da COVID- 19, il certificato sarà redatto dal medico curante, nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’Operatore di sanità pubblica.

 

9.   Che tutele hanno i giornalisti affetti da disabilità grave, immunodepressi o malati oncologici?

Sempre l’art. 26 stabilisce che – fino al 30 aprile 2020 – il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero anche per i giornalisti dipendenti, sia pubblici che privati, che siano:

  • in possesso del riconoscimento di disabilità grave;
  • in possesso di apposita certificazione medico legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione;
  • in possesso  di  apposita  certificazione  medico  legali  attestante  patologie  oncologiche  o  lo svolgimento di relative terapie

 

10.   È prevista una indennità specifica per i giornalisti freelance che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività a causa dal coronavirus?

L’art. 27 del DL 18/2020 prevede, per liberi professionisti titolari di partita iva e per le co.co.co. – attivi al 23/02/2020 – iscritti alla Gestione separata INPS (non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie), un’indennità erogata dall’INPS, per il mese di marzo, pari a 600 euro che non concorre alla formazione del reddito. Pertanto, tale indennità – riservata agli iscritti INPS – non si applica ai giornalisti autonomi iscritti alla Gestione separata Inpgi, così come non si applica a tutti gli altri liberi professionisti iscritti alle casse di previdenza privatizzate.

Per loro (art. 44 del DL 18/2020) è invece prevista una indennità erogata dal Fondo per il reddito di ultima istanza. Detto fondo è infatti rivolto a quei lavoratori – autonomi ma anche dipendenti – che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Tale previsione normativa è stata attuata tramite il Decreto interministeriale del 28/03/2020 che ha previsto una apposita indennità per lavoratori autonomi e professionisti, non titolari di pensione, iscritti in via esclusiva alle Casse privatizzate – e quindi destinata anche ai giornalisti iscritti alla Gestione separata INPGI – finanziata, per l’anno 2020, con una quota di 200 milioni di euro del suddetto Fondo. Tale indennità, che per il mese di marzo 2020 è stata di 600 euro netti, sarà riconosciuta ai professionisti iscritti alle Casse professionali che:

  • nell’anno 2018, ha percepito un reddito complessivo non superiore a 000 euro e la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza COVID-19;
  • nell’anno 2018, ha percepito un reddito complessivo compreso tra 000 euro e 50.000 euro, purché abbia cessato o ridotto o sospeso, la propria attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tale indennità – che non concorre alla formazione del reddito – non è cumulabile né coi benefici (di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96) del DL 18/2020, né con il reddito di cittadinanza. Il decreto specifica che – ai fini dell’indennità – si intende:

  • per cessazione dell’attività: la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio

2020 e il 31 marzo 2020;

  • per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa: una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019.

 

La domanda per ottenere l’indennità andava presentata – tra il 1° ed il 30 aprile 2020 – all’INPGI che previa verifica della regolarità provvederà all’erogazione dell’indennità in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande valide. La domanda dovrà essere presentata secondo lo schema predisposto dall’INPGI autocertificando la titolarità dei requisiti richiesti, indicando le coordinate bancarie o postali per l’accredito, allegando il codice fiscale e copia di un documento d’identità valido.

 

Infine, come precisato dal Ministero del lavoro, l’indennità di 600 euro può essere riconosciuta anche ai giornalisti che si sono iscritti alla Gestione separata Inpgi durante l’anno 2019 o nei primi mesi del 2020 e che non possano dichiarare, per l’anno di imposta 2018, un  reddito derivante dall’esercizio libero professionale dell’attività giornalistica. Purché – si legge nella FAQ del Ministero – gli stessi abbiano comunque percepito, nel 2018, un “reddito complessivo” non superiore a 35.000 euro, oppure compreso tra i 35.000 e i 50.000 euro. Quindi, il parametro reddituale di riferimento per verificare la titolarità del diritto all’indennità di 600 euro coincide col “reddito complessivo” percepito nel 2018; reddito che, pertanto, può non coincidere con il solo reddito derivante dall’esercizio di attività giornalistica libero professionale.

Le domande per richiedere l’indennità di 600 euro andavano presentate utilizzando il modulo disponibile a questo link. Le domande presentate prima di tale data non sono state considerate valide. L ’I np gi h a co mu ni cato d i aver l i qu i d ato 9.01 4 (a f r on te di 10. 712 ri ch i est e p er ven u te).

 

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Inoltre, il Comitato amministratore dell’INPGI ha anche previsto – con delibera del 27/03/2020 – l’erogazione di un assegno una tantum, dell’importo pari a 500 euro (cumulabile con l’indennità di 600 euro di cui sopra) destinato ai giornalisti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell’Istituto, che, nell’ultimo triennio, abbiano conseguito un reddito compreso tra 2.100 euro e 30.000 euro e che abbiano registrato, nel trimestre marzo-maggio 2020, un calo dei compensi di almeno il 33% rispetto a quelli conseguiti nell’ultimo trimestre (ottobre-dicembre 2019). La misura trova la propria copertura finanziaria nei residui dello stanziamento per l’attuazione del programma di assistenza sanitaria integrativa avviato in collaborazione con la CASAGIT e, pertanto, l’accesso all’indennità è riservato ai colleghi che non abbiano già usufruito di detto vantaggio.

  1. Come si applica lo smart working durante il coronavirus?

La vigente disciplina raccomanda, sull’intero territorio nazionale, il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile (smart working) per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza. Il lavoro agile o smart working – disciplinato dagli articoli 18-23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 – può essere applicato (stante la speciale disciplina temporanea) anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla disciplina di riferimento:

  1. limitatamente alla durata dello stato di emergenza, che allo stato è fissata in 6 mesi a far data dal 31 gennaio scorso e, pertanto, sino alla fine del mese di luglio;
  2. unilateralmente dai datori di lavoro;
  3. ad ogni rapporto di lavoro subordinato;
  4. con l’assolvimento degli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza in via

Pertanto, durante il semestre di cui sopra, i datori di lavoro – con procedura semplificata – potranno attivare sull’intero territorio nazionale lo smart working, anche senza sottoscrivere un accordo scritto con il dipendente e provvedendo all’assolvimento, in via telematica, degli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza, fermo restando l’obbligo, sia per il datore di lavoro che per il lavoratore, di rispettare la disciplina dello smart working di cui alla legge n. 81 del 22/05/2017.

12.  Il giornalista ha diritto di ottenere lo smart working dalla propria azienda?

L’art. 39 del DL 18/2020 (come modificato dalla legge di conversione 27/2020) prevede che, fino alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, i giornalisti dipendenti disabili oppure immunodepressi o che assistano un familiare disabile, purché la prestazione lavorativa svolta lo consenta. Inoltre i giornalisti che lavorano per aziende private e che siano affetti da patologie gravi con ridotta capacità lavorativa oppure siano familiari di soggetti immunodepressi, hanno diritto alla priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile. Pertanto, fuori da tali casistiche, senza il consenso dell’editore, il giornalista non può autonomamente svolgere la propria prestazione in smart working.

 

13.  Il giornalista può essere licenziato durante l’emergenza da coronavirus?

L’art. 46 del DL 18/2020 prevede che – a far data dal 17 marzo 2020 al 16 maggio 2020 – non si possano avviare licenziamenti collettivi e che le procedure di licenziamento collettivo avviate dopo 23 febbraio siano sospese. Inoltre durante medesimo periodo l’editore non può licenziare il giornalista per  giustificato motivo oggettivo, quindi, per motivi economici oppure legati alla produzione o al funzionamento dell’azienda o ancora all’organizzazione del lavoro. L’editore può, invece, procedere al licenziamento per giusta causa e giustificato motivo soggettivo, come nel caso di licenziamento per motivi disciplinari.

 

  1. Il giornalista può sospendere il pagamento della rata del mutuo sulla prima casa? L’art. 54 del DL 18/2020 prevede – con uno stanziamento di 400 milioni per il 2020 e per  un periodo di 9 mesi   a  far  data  dal 17/03/2020  –  l’ammissione  al  “Fondo  Gasparrini”  –  Fondo  di  solidarietà  per  la sospensione dei mutui sulla prima casa, dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti e quindi anche dei giornalisti che autocertifichino di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 un calo del  proprio  fatturato,  superiore al  33%  del fatturato  dell’ultimo  trimestre  2019,  in  conseguenza  della chiusura  o  della  restrizione  della  propria  attività,  a  causa  dell’attuazione  delle  disposizioni  adottate dall’autorità  competente  per  l’emergenza    Il  Ministro  dell’Economia  e  delle  Finanze,  con Decreto del 25/03/2020, ha pertanto integrato il regolamento del predetto Fondo di Solidarietà Gasparrini per i mutui per l’acquisto della prima casa. Quindi, i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima  casa  che  siano  nelle  situazioni  di  temporanea  difficoltà  previste  dal  regolamento,  possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi. Detta estensione consente l’accesso al Fondo:
    • ai lavoratori dipendenti in cassa integrazione per un periodo di almeno 30 giorni;
    • ai lavoratori autonomi che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019.

 

Inoltre, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo non è più richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ed è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione. Per ottenere la sospensione del mutuo, il lavoratore – in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo – deve presentare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo e che è tenuta a sospenderlo dietro presentazione della documentazione necessaria.

 

15.  Se un giornalista autonomo ha un prestito personale contratto presso l’INPGI 2, può

sospendere il rimborso delle rate?

Il Comitato amministratore della Gestione separata INPGI ha deliberato, il 27/03/2020, che i giornalisti che hanno in corso un piano di rateizzo per il rimborso di un finanziamento erogato dall’INPGI 2 potranno – autocertificando la situazione di difficoltà conseguente all’emergenza sanitaria in atto – ottenere la sospensione, fino ad un massimo di 12 mesi, del pagamento delle rate dovute. Clicca qui per richiedere la  sospensione delle rate.

 

16.  Sono previste particolari linee di credito per i giornalisti autonomi?

Il Comitato amministratore della Gestione separata INPGI ha deliberato, il 27/03/2020, che i giornalisti autonomi iscritti alla gestione separata che, a causa dell’emergenza epidemiologica in atto, abbiano visto ridotti i propri compensi, nel trimestre marzo-maggio 2020, in misura almeno  pari al 33% rispetto ai compensi percepiti nel trimestre ottobre-dicembre 2019, potranno richiedere un PRESTITO SOLIDALE A TASSO ZERO, con piano di rateizzo della durata fino a 36 mesi, per un importo variabile in funzione dell’entità della riduzione del volume dei compensi e dell’anzianità contributiva presso la predetta Gestione previdenziale, in un range comunque compreso tra 2.000 euro e 25.000 euro. Clicca qui per richiedere il  prestito.

 

17.   I giornalisti freelance possono accedere al prestito a garanzia statale di 25.000 euro?

E’ stato introdotto – dal Decreto Liquidità (Art. 1, DL 23/2020) – uno strumento straordinario per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. La C.d. “Garanzia Italia” a cui possono accedere anche lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA. Il sistema è temporaneo, le garanzie concesse potranno essere rilasciate entro il 31/12/2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni. Quindi dal 9 aprile si possono inoltrare le richieste per finanziamenti garantiti dallo Stato. Il modulo, per accedere alla garanzia statale del 100% su finanziamenti fino a 25.000 euro, è scaricabile dal Sito del Mise (clicca qui). Anche  i  giornalisti  liberi  professionisti,   in  crisi  di  liquidità  a  causa  del  Covid19,  possono  richiedere la garanzia del 100% sui prestiti fino a 25.000 euro. Si segnala che per questo tipo di prestiti il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo.

Nel dettaglio, si evidenzia – come stabilito nel decreto Liquidità – che saranno ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100%, i nuovi finanziamenti in favore, anche, di professionisti la cui attività abbia subito un danno a causa dall’emergenza Coronavirus (come da autocertificazione contenuta nella domanda),  purché  tali  finanziamenti  prevedano  l’inizio  del rimborso   del  capitale non   prima   di 24 mesi dall’erogazione ed una durata fino a 72 mesi. Inoltre, l’importo del prestito non potrà essere superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia. I giornalisti che hanno iniziato la loro attività dopo il 1° gennaio 2019 potranno certificare i ricavi con un’autocertificazione oppure con altra documentazione idonea allo scopo. L’ammontare di 25.000 euro, pertanto, è l’importo massimo del finanziamento, di conseguenza il prestito pieno di 25.000 euro si potrà ottenere solo se si ha un fatturato pari ad almeno

100.000  euro.  Il tasso  massimo applicabile  è  rapportato  al  Rendistato  (ovvero  il  rendimento  medio ponderato di un paniere di titoli di Stato) maggiorato dello 0,2%.  .

Dalle ore 18:00 del 16 aprile 2020, le banche possono inserire nel portale del Fondo di Garanzia PMI le richieste di accesso alla garanzia statale del 100%, la procedura è quindi pienamente operativa ed i primi finanziamenti sono erogabili già dal 20 aprile. Pertanto, la banca, una volta ricevuti tutti i documenti di cui sopra, potrà inserire i dati per la richiesta sul portale del Fondo, il quale darà riscontro della presa in carico della pratica. In base al c.d. “Decreto Liquidità” la garanzia pubblica del 100% è automatica e senza valutazione da parte del Fondo e, quindi, la banca potrà erogare il finanziamento senza attendere l’esito della domanda di garanzia presentata. Tuttavia, non è detto che la banca anticipi l’erogazione del prestito prima di aver ottenuto la garanzia dal Fondo, poiché in questo caso sarebbe la stessa banca a farsi carico del rischio del finanziamento, nel caso in cui la garanzia non venisse concessa e ciò potrebbe verificarsi nel caso in cui lo stesso professionista presenti più volte la medesima domande presso banche diverse ed in questo caso il Fondo di Garanzia garantirà solo le prime domande fino a concorrenza del tetto massimo: ovvero – lo ricordiamo –  il 25% del reddito dichiarato con il limite massimo di 25.000 euro.

Anche se l’istruttoria bancaria è semplificata, gli intermediari effettueranno, comunque, le verifiche antiriciclaggio e antimafia e, qualora sia la prima volta che il richiedente presenti richiesta di garanzia al Fondo – successivamente alla presentazione della domanda della banca – il Fondo stesso invierà le credenziali per l’accesso al Portale del Fondo all’indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo, per poter visualizzare lo stato di lavorazione della richiesta di garanzia.

18.I giornalisti freelance in difficoltà possono sospendere gli adempimenti dei versamenti contributivi?

I giornalisti iscritti alla Gestione separata INPGI possono sospendere il versamento di eventuali rateizzi contributivi in scadenza nel mese di marzo 2020, rinviando il pagamento entro il 31 maggio 2020 in unica soluzione, oppure in 5 rate mensili di pari importo, senza somme aggiuntive. Ma non è tutto, il Comitato amministratore dell’INPGI 2, ha infatti deliberato, in data 27/03/2020, la facoltà – riservata ai giornalisti che nell’anno 2019 hanno conseguito un reddito, esclusivamente da lavoro autonomo, non superiore a 30.000 euro – di effettuare il pagamento del contributo minimo 2020, anche successivamente alla scadenza del 31 luglio 2020 e fino alla scadenza del saldo (prevista per il 31 ottobre 2021), senza applicazione di sanzioni e avvalendosi, ove richiesto, di una rateazione semestrale. Inoltre, sempre in favore della medesima categoria di giornalisti, il pagamento del contributo a saldo sui redditi 2019 (la cui scadenza è prevista per il 31 ottobre 2020) potrà essere effettuato in modalità rateale, senza aggravio di interessi, fino a un massimo di 12 mesi. Tali misure sono già efficaci, in quanto hanno ricevuto – con comunicazione del Ministero del lavoro del 10/04/2020 – la prescritta approvazione da parte dei Ministeri vigilanti. Per i dettagli si rinvia alla comunicazione ufficiale dell’Inpgi.

 

 

19.I giornalisti che continuano ad andare fisicamente in redazione hanno diritto ad un bonus?

Fatti salvi trattamenti di miglior favore definiti in sede aziendale, l’art. 63 del DL 18/2020 prevede un premio per i lavoratori dipendenti che sono rimasti fisicamente a lavorare in azienda. Tale riconoscimento

– riservato a chi ha percepito, nel 2019, un reddito complessivo da lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva IRPEF non superiore a 40.000 euro – prevede, il riconoscimento di una somma pari a 100 euro netti ed esentasse, da rapportare al numero di  giorni di  lavoro effettivamente svolti nella propria sede di lavoro, durante il mese di marzo 2020. Tale bonus poteva essere erogato dall’editore nella busta paga di aprile oppure potrà essere erogato entro il termine del conguaglio fiscale di fine anno. Come ulteriormente chiarito dall’Agenzia delle entrate con la Risoluzione 18/E del 9 aprile 2020 “il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l’attività lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.).Inoltre, anche al lavoratore in part time andrà riconosciuto il medesimo trattamento del full time senza decurtazioni percentuali, infatti – chiarisce la circolare – per conteggiare il premio in argomento ciò che rileva è il rapporto tra ore o giornate effettivamente prestate nel mese di marzo e ore lavorabili contrattualmente previste.

20.Durante l’emergenza l’editore può imporre le ferie?

La disciplina vigente raccomanda, qualora sia possibile, ai datori di lavoro, di favorire la fruizione di ferie, congedi e permessi. Trattandosi di raccomandazione, quindi, il giornalista non può essere obbligato a ferie forzate ma deve essere incentivato a fruirne, al pari di permessi e congedi, quale alternativa allo smart working (che rimale lo strumento principale per gestire l’emergenza) ed agli altri strumenti previsti dalla disciplina speciale vigente. Tuttavia il DPCM 22/03/2020 recepisce il Protocollo 14 marzo 2020 sottoscritto fra il Governo e le parti sociali, il quale prevede che le imprese – avendo a riferimento quanto previsto dai  CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali – potranno, nel seguente ordine, utilizzare: lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza, nonché in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione e, nel caso l’utilizzo di detti istituti non risulti sufficiente, in via residuale i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti. Tale impostazione è stata mantenuta dal Protocollo del 24/02/2020 (che aggiorna quello del 14/04/2020) allegato al DPCM 26/04/2020.

 

21.Gli uffici stampa della pubblica amministrazione hanno qualche peculiarità nella disciplina speciale emanata per combattere il coronavirus?

L’art. 87 del DL 18/2020 dispone che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019 (quindi sino alla fine di luglio 2020) il lavoro agile o smart working, anche senza accordo individuale è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, al fine di limitare la presenza del personale negli uffici.

22.L’azienda deve garantire la sicurezza contro il pericolo di contagio nelle redazioni?

In base al Protocollo firmato il 14/03 tra Parti sociali e Governo, sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro – così come confermato dal Protocollo di aggiornamento del 24/04/2020 – la prosecuzione delle attività lavorativa può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino ai adeguati livelli di protezione. Si ricorda che, ex art. 2087 del codice civile, “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”, è pertanto evidente che l’obbligo della sicurezza sui luoghi di lavoro è un onere a carico del datore di lavoro.

Si segnala che i contenuti del suddetto Protocollo, sono stati indicati quali presupposti da rispettare per la prosecuzione delle attività non sospese, tra cui – come noto – rientra anche l’attività giornalistica, indicata, sia nell’allegato n. 1 del DPCM 22/03/2020 tramite l’esplicito riferimento ai “Servizi di informazione”, sia nell’allegato n. 3 del DPCM 26/04/2020 che parla sia di “attività editoriale” che di “servizi di informazione”.

Si segnala, infine, che nella nota della Direzione centrale rapporto assicurativo e della Sovrintendenza sanitaria centrale Inail del 17 marzo 2020, si riporta che l’infezione da nuovo Coronavirus va trattata come infortunio sul lavoro (malattia-infortunio), clicca qui per approfondire.

23.Se ho la febbre posso andare in redazione?

In presenza di febbre – oltre 37,5° – o altri sintomi influenzali, vige l’obbligo di rimanere  al  proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. Inoltre, non ci si può recare in azienda ove sussistano condizioni di pericolo, quali ad esempio: sintomi di influenza, temperatura  o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc. Infine, in presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, si deve informare tempestivamente il datore di lavoro, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dagli altri.

4.La mia azienda può misurarmi la febbre prima del mio ingresso al lavoro?

Secondo i Protocolli di sicurezza(14/03 e 24/04), il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro “potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea” e ove tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.

 

 

25.Quali precauzioni è tenuto ad adottare il datore di lavoro per prevenire rischi di contagio?

L’azienda assicura la pulizia  giornaliera e la  sanificazione – periodica – dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. Inoltre nel caso di presenza di una persona con COVID- 19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione. L’azienda è inoltre tenuta a mettere a disposizione dei propri dipendenti – oltre a idonei detergenti – tutti i dispositivi di protezione individuali necessari all’espletamento, nella massima sicurezza, della prestazione lavorativa.

 

 

26.Quando è necessaria la mascherina e gli altri dispositivi?

Quando il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (ad esempio guanti, occhiali ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

27.Se un giornalista risulta positivo al coronavirus, cosa accade?

L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente la sede aziendale, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

28.  Quali ammortizzatori sociali si applicano ai giornalisti a causa del COVID-19?

Il DL n. 18 del 17 marzo 2020, c.d. “Cura Italia” ha previsto i seguenti strumenti speciali:

 

  1. La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) con la causale “COVID-19 nazionale” ex 19 e 20del decreto, per le aziende industriali di cui all’art. 10 del d.lgs. 148 del 2015 che non è applicabile ai giornalisti;

b.     L’assegno ordinario con la causale “COVID-19 nazionale” ex artt. 19 e 21 del decreto, per le imprese e i lavoratori iscritti ai Fondi di solidarietà bilaterale oppure al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) di cui agli artt. 26 e ss. del d.lgs. 148 del 2015, tra cui rientrano le emittenti radio-televisive locali, le aziende di informazione on line, i services editoriali o le agenzia di stampa locale a condizione che impieghino più di 5 dipendenti;

  1. La Cassa integrazione in deroga COVID-19 ex 22 del decreto, pur se gestita dall’INPS, è uno strumento a disposizione di tutti i datori di lavoro privati che non possono ricorrere né alla speciale Cassa Ordinaria né allo speciale assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” e che pertanto non risultano coperti dalle tutele previste a legislazione vigente in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

 

A proposito della Cassa in deroga COVID-19, Il Ministero del lavoro ha precisato che anche le imprese editrici di giornali quotidiani, periodici e le agenzie di stampa a diffusione nazionale, avendo diritto alla sola Cassa integrazione straordinaria (ex art. 25 bis del D.lgs. 148 del 2015) e nonostante siano iscritte all’INPGI, possono richiedere la Cassa IN DEROGA erogata dall’INPS. Possono, inoltre, ricorrere a tale prestazione anche le aziende dell’emittenza radiotelevisiva che abbiano meno di 5 dipendenti. Anche se rimane ferma, per i datori di lavoro, la possibilità di continuare  a ricorrere alle causali previste a legislazione vigente per l’intervento straordinario di integrazione salariale, che per le imprese editoriali sono: crisi aziendale, riorganizzazione aziendale in presenza di crisi e contratto di solidarietà.

 

  1. Come funziona la procedura per la Cassa integrazione in deroga COVID-19?

Possono accedere al CIG in deroga i giornalisti in forza al 23 febbraio 2020, indipendentemente dall’anzianità di lavoro effettivo (nonché i lavoratori che sono alle dipendenze di imprese fallite, benché sospesi). Inoltre il “decreto liquidità” n. 23/2020 ha esteso la platea anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 ed il 17 marzo 2020.

Quanto alla durata, i trattamenti di CIG in deroga possono essere autorizzati per un periodo non superiore alle 9 settimane – a decorrere dal 23 febbraio 2020 e comunque entro il 31 agosto 2020

– mentre per le imprese operanti in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna possono essere autorizzate ulteriori 4 settimane, per un totale, quindi, di 13 settimane.

L’accordo sindacale rimane un requisito necessario per poter accedere al trattamento di CIG in deroga, tranne che per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti, ovvero – come modificato dalla legge di conversione 27/2020 del DL 18/2020 – in casi attività chiuse in ottemperanza ad un provvedimento delle autorità competenti. Lo stesso può essere concluso – anche in via telematica – con i Comitati e Fiduciari di redazione, assistiti dalle Associazioni Regionali di Stampa territorialmente competenti e dalla FNSI. Al riguardo l’INPS (Circ. 47/2020) considera esperito l’accordo con la finalizzazione della procedura che prevede l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto da tenersi nei 3 giorni successivi alla comunicazione datoriale; tale procedura semplificata va però intesa nel senso che, in assenza di un parere negativo esplicito delle organizzazioni sindacali durante la consultazione sindacale, l’assenso all’istanza di cassa può considerarsi acquisito. La Cassa in eroga può essere attiva dall’editore che – a causa del COVID 19

– abbia subito effetti negativi diretti a livello aziendale, tali da richiedere una riduzione o una sospensione dell’attività lavorativa del personale giornalistico. Tuttavia (ove vi sia già in corso un altro ammortizzatore sociale nella stessa unità produttiva) non essendo ammessa la possibilità di una sovrapposizione di due ammortizzatori sociali, l’intesa dovrà prevedere il ritiro o la sospensione dell’ammortizzatore preesistente.

 

I trattamenti di Cassa in deroga possono essere concessi con appositi decreti delle Regioni e delle Province autonome ove hanno sede le unità produttive e/o operative delle aziende che ne fanno richiesta, entro il quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Qualora si faccia riferimento a unità produttive e/o operative del medesimo datore di lavoro, site in cinque o più Regioni, la cassa in deroga è concessa direttamente dal Ministero del Lavoro. Per quanto riguarda le modalità di liquidazione della prestazione, l’unica modalità prevista è quella del pagamento diretto da parte dell’INPS.

 

  1. Come funziona l’assegno ordinario COVID-19?

Gli articoli 19 e 21 del DL 18/2020 prevedono la possibilità perle imprese, che occupano più di 5 dipendenti, iscritte ai Fondi di solidarietà bilaterale oppure al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) di cui agli artt. 26 e ss. del d.lgs. 148 del 2015 di accedere al trattamento dell‘assegno ordinario con la causale “COVID-19 nazionale. In ambito giornalistico, la norma interessa principalmente le emittenti radio-televisive locali che sono iscritte al FIS oppure ai Fondi di Solidarietà del Trentino e dell’Alto Adige.Alla suddetta prestazione si applicano tutte le disposizioni relative alla Cassa in deroga COVID-19 di cui alla FAQ 29, ma per quanto riguarda la modalità di pagamento, è possibile scegliere tra la modalità di pagamento indiretto con anticipazione del trattamento da parte del datore di lavoro e la modalità di pagamento diretto dall’INPS.

 

31.  In attesa dell’integrazione salariale, posso chiedere un anticipo in Banca?

Tutti i lavoratori posti in cassa integrazione guadagni – al pari di quelli destinatari dell’assegno ordinario erogato dal FIS – in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono accedere alla Convenzione sottoscritta tra ABI e parti sociali che prevede la possibilità di accesso all’anticipazione bancaria della prestazione di cassa integrazione. La procedura prevede un’apposita apertura di credito presso un Istituto bancario, aderente alla convenzione, sulla quale, la Banca stessa, anticiperà un importo forfettario complessivo pari a € 1.400,00, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale.

La convenzione prevede che l’apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale, che risolverà il debito del lavoratore. Per conoscere l’elenco delle banche aderenti clicca qui. Tuttavia, si raccomanda di fare particolare attenzione a tale possibilità, poiché, la convenzione stabilisce anche che, in caso di esito negativo della domanda, anche per indisponibilità delle risorse, la Banca potrà richiedere l’importo dell’intero debito relativo all’anticipazione al lavoratore, che dovrà estinguerlo entro 30 giorni dalla richiesta e che, in caso di inadempimento del lavoratore la medesima Banca lo comunicherà al datore di lavoro, il quale – preventivamente autorizzato dal lavoratore – verserà su tale conto corrente gli emolumenti spettanti al lavoratore “anche a titolo di TFR o sue anticipazioni, fino alla concorrenza del debito”.

 

32.  che succede al giornalista con un contratto a termine in scadenza?

Le legge n. 27/2020 (di conversione del DL 18/2020 “Cura Italia”) ha introdotto il nuovo articolo 19/bis, secondo il quale le aziende (che accedono agli ammortizzatori sociali con causale COVID 19 di cui agli artt. 19-22 DL 18/2020) potranno rinnovare o prorogare i contratti a termine, in deroga quindi – per il medesimo periodo – alla disciplina vigente in materia di limitazioni ai contratti a termine. La nuova norma ha lo scopo di tutelare dal rischio della disoccupazione quei lavoratori a termine che, messi in CIG a causa crisi epidemiologica, al termine del contratto sono stati licenziati in quanto lo stesso non è stato prorogato o rinnovato. Pertanto i datori di lavoro (che accedono alla Cassa Integrazione COVID-19), possono rinnovare o prorogare contratti a termine, in deroga ai vigenti limiti di legge.

 

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Il presente documento rappresenta una sintesi, contenente risposte a carattere orientativo della normativa di riferimento, quindi, uno strumento – agile ed in continuo aggiornamento – utile a fornire una prima indicazione di massima. Lo stesso verrà costantemente aggiornato, in base all’evolversi della normativa e delle disposizioni operative rilasciate dagli enti competenti.