Lo Statuto

COSTITUZIONE E FINI

 

Articolo 1

 L’Associazione della Stampa di Puglia, con sede in Bari, aderente alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana, è il sindacato regionale di quanti esercitano la professione giornalistica ai sensi di legge. Sono iscritti negli elenchi dei giornalisti “professionali” quanti svolgono, o, anche se temporaneamente disoccupati, abbiano titolo per svolgere -o, se pensionati, hanno svolto – la professione giornalistica sulla base di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con attività continuativa, esclusiva o prevalente anche con soggetti diversi. Costituisce incompatibilità l’iscrizione ad un Ordine, Collegio o Associazione professionale che concerna professioni diverse da quella giornalistica.

Sono iscritti nell’elenco dei giornalisti “collaboratori” quanti svolgono attività giornalistica in modo saltuario o comunque non prevalente, anche se iscritti ad un Ordine, Collegio o Associazione Professionale di cui al comma precedente.

Ciascun giornalista, nella domanda di iscrizione, deve indicare la propria posizione previdenziale, specificando se è iscritto alla gestione principale dell’Inps, in quanto lavoratore subordinato, e/o alla gestione separata dell’Inpgi, in quanto lavoratore autonomo. In caso di mancata iscrizione, il consiglio direttivo dell’Associazione valuta la domanda, dopo aver accertato che l’interessato svolga con continuità attività lavorativa giornalistica. Il tal caso, contestualmente all’accettazione della domanda, il consiglio direttivo è tenuto a darne comunicazione all’Inps e/o all’Inpgi.

 

 

Articolo 2

L’Associazione, in armonia con i principi dello Statuto della FNSI, si propone:

  1. di rappresentare, assistere e salvaguardare i giornalisti nella tutela dei loro diritti ed interessi sindacali, partecipando alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, vigilando sul loro rispetto, promuovendo e coordinando ogni azione in difesa della occupazione;
  2. di tutelare il diritto alle pari opportunità, in un mondo del lavoro spesso non attento alle specificità di genere e discriminante sul piano dell’accesso, della formazione e della crescita professionale;
  3. di collaborare con l’Ordine dei Giornalisti nella difesa della libertà di stampa e nella promozione culturale dell’esercizio professionale, con la Cassa Autonoma di Previdenza e Assistenza Integrativa dei giornalisti italiani (CASAGIT) e con l’Istituto Nazionale di Previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) per la realizzazione delle iniziative riguardanti l’assistenza e la previdenza dei giornalisti;
  4. di salvaguardare i diritti dei destinatari dell’informazione, vigilando sul rispetto dei fondamenti etici della professione giornalistica così come previsti e regolati dalla Carta dei Doveri, la cui applicazione è base irrinunciabile per un corretto esercizio della funzione informativa;
  • di stabilire e mantenere rapporti di solidarietà operante e costruttiva fra i giornalisti, di promuovere e favorire iniziative culturali e assistenziali atte a stimolarne la crescita e l’aggiornamento professionale e ad affermarne la presenza nella vita sociale ;
  • di promuovere rapporti di collaborazione con le altre organizzazioni sindacali presenti sul territorio.

 

 

Articolo 3

L’iscrizione al sindacato è annuale e avviene con il pagamento della quota associativa nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Gli iscritti che godono di contratto di lavoro giornalistico sono tenuti alla delega per la trattenuta della quota di servizio per l’assistenza contrattuale, secondo le delibere congressuali nazionali.

L’iscrizione al sindacato decade per le seguenti cause:

  1. un anno di morosità;
  2. espulsione;
  3. perdita dei requisiti previsti all’art. 1 per l’iscrizione.

 

 

                                                                                         ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

 Articolo 4

Organi dell’Associazione sono:

il Congresso Regionale;

l’Assemblea Generale;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

la Giunta;

il Collegio dei Probiviri;

il Collegio dei Revisori dei Conti;

la Consulta Sindacale.

 

ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 5

L’Assemblea generale ordinaria degli iscritti si riunisce almeno una volta all’anno per l’esame dell’azione del Consiglio Direttivo.

Nella stessa occasione l’Assemblea approva il rendiconto finanziario dell’anno trascorso e il preventivo di spesa dell’anno successivo.

L’Assemblea dovrà avere luogo entro il 30 aprile e dovrà essere convocata dal Presidente dell’Associazione su decisione conforme del Consiglio Direttivo a mezzo comunicazione agli iscritti almeno 8 giorni prima della data fissata.

L’avviso di convocazione, con l’ordine del giorno e l’indicazione dell’eventuale seconda convocazione, dovrà anche essere esposto nella sede dell’Associazione.

 

Articolo 6

L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione a condizione che si raggiunga il numero legale, cioè la metà più uno degli iscritti. In seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli iscritti presenti. La seconda convocazione deve essere fissata a non meno di  un’ora di distanza e nella stessa sede della prima.

 

Articolo 7

L’Assemblea generale straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi l’urgenza o quando almeno un quinto degli iscritti ne faccia richiesta scritta e motivata al Consiglio stesso.

Tanto l’Assemblea ordinaria quanto la straordinaria sono presiedute dal Presidente dell’Associazione.

Inoltre gli iscritti potranno essere convocati separatamente in Assemblee di categoria, per trattare problemi che interessino esclusivamente ciascuna delle categorie degli iscritti, con le stesse modalità’ previste nel primo comma.                                                                                       

 

CONGRESSO REGIONALE

Articolo 8

Il Congresso Regionale è costituito da 32 delegati – 24 professionali e 8 collaboratori – eletti su base provinciale in ciascuna delle province. Vengono eletti in ragione di una quota fissa e di una quota variabile. La quota fissa è di un professionale e di un collaboratore per ogni provincia; la quota variabile viene attribuita se la provincia, all’atto della convocazione del Congresso, ha un minimo di 10 iscritti tra i professionali e di 40 tra i collaboratori e si determina in proporzione al numero degli iscritti nelle rispettive categorie e secondo il quoziente elettorale.

Il quoziente elettorale si calcola per difetto, separatamente per le due categorie, e si ricava dividendo il numero degli iscritti in ciascuna delle province – al 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si svolge il Congresso – per i rimanenti posti cui provvedere; i posti non attribuiti con quoziente pieno sono assegnati secondo la graduatoria dei resti.

In presenza di resti pari il delegato è assegnato alla provincia che ha ottenuto il maggior numero di delegati.

Possono votare ed essere eletti i giornalisti iscritti alla ARS e in regola con il versamento delle quote associative.

 

Articolo 9

I delegati al Congresso vengono eletti a scrutinio segreto dalle Assemblee provinciali convocate dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima del Congresso e presiedute ciascuna da un giornalista designato dallo stesso Consiglio Direttivo. I professionali votano per i professionali, i collaboratori per i collaboratori.

Nelle Assemblee provinciali in cui siano proposte due o più liste di candidati per una o per entrambe le categorie, l’assegnazione dei delegati avviene in proporzione ai voti ottenuti e secondo il quoziente calcolato per eccesso dividendo il numero dei voti validi per quello dei posti da assegnare. I posti non attribuiti con quoziente pieno sono assegnati secondo la graduatoria dei maggiori resti. Ogni lista non può comprendere un numero di candidati superiore al numero dei posti da assegnare. Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi, calcolati per difetto, dei posti da attribuire.

Per ciascuna lista vengono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti viene eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all’Albo della sua categoria ed in caso di ulteriore parità, il più anziano per età.  I voti di preferenza possono essere espressi soltanto nell’ambito di una lista, pena la nullità della scheda. Il voto di preferenza costituisce voto di lista ove questo non fosse esplicitamente espresso.

Ogni lista deve essere presentata durante l’Assemblea provinciale a chiusura dell’eventuale dibattito e prima della proclamazione di inizio delle operazioni di voto. Ogni candidato deve accettare formalmente la propria candidatura. Nessuno può accettare candidature in più liste, pena la decadenza da ogni candidatura.

In assenza di due o più liste per una o per entrambe le categorie, l’elezione avviene a maggioranza semplice. In caso di parità si applicano le norme di cui al terzo capoverso del presente articolo.

Possono partecipare alle votazioni ed essere eletti delegati i giornalisti professionali e collaboratori, già iscritti, che siano in regola con il pagamento delle quote associative e quanti abbiano effettuato la loro prima iscrizione all’Associazione almeno 6 mesi prima della data del Congresso. La partecipazione al voto avviene in forma personale e diretta; non sono ammesse votazioni per posta o deleghe. Il presidente dell’Assemblea nomina 3 scrutatori, scegliendoli tra gli iscritti presenti, prima dell’inizio delle operazioni di voto.

 

Articolo 10

Il Congresso si riunisce in via ordinaria ogni 4 anni e in via straordinaria su deliberazione del Consiglio Direttivo o in uno dei seguenti casi:

  1. a) su richiesta di almeno la metà più uno dei professionali iscritti;
  2. b) su richiesta di almeno la metà più uno dei collaboratori iscritti;
  3. c) su richiesta congiunta di un terzo dei professionali iscritti e di un terzo dei collaboratori iscritti;

La richiesta di convocazione straordinaria del Congresso deve essere rivolta al Consiglio Direttivo per iscritto, con precisazione dell’ordine del giorno.

Il Consiglio dovrà provvedere secondo le procedure di cui all’art. 13 del Regolamento. In ogni caso, un congresso straordinario non potrà essere convocato quando mancano meno di 90 giorni alla scadenza del triennio dell’ultimo Congresso.

 

Articolo 11

Il Congresso ordinario:

  1. a) discute la relazione del Presidente dell’Associazione sulla politica sindacale del quadriennio precedente;
  2. b) elegge il Presidente e un Vicepresidente, scegliendolo tra i professionali, e un Vicepresidente scegliendolo tra i collaboratori; i 16 membri del Consiglio Direttivo; il Collegio dei Probiviri; il Collegio dei Revisori dei Conti. Tutte le cariche hanno durata di 4 anni;
  3. c) determina l’azione sindacale e l’attività organizzativa;
  4. d) approva eventuali modifiche dello Statuto con la maggioranza qualificata di almeno i 3/5, calcolati per difetto, dei delegati accreditati.

 

Articolo 12

La data di convocazione del Congresso ordinario è stabilita dal Consiglio Direttivo almeno 60 giorni prima della scadenza del quadriennio dell’ultimo Congresso e viene comunicata agli iscritti con la data di convocazione delle Assemblee provinciali e con le eventuali proposte di modifiche statutarie.

  

Articolo 13

Le votazioni congressuali sono valide quando vi partecipa almeno la metà più uno dei delegati accreditati.

I delegati professionali e i delegati collaboratori votano separatamente sulle questioni poste all’ordine del giorno qualora interessino una soltanto delle due categorie.

Nelle elezioni delle cariche previste dal comma b) dell’art. 11, i delegati professionali e collaboratori votano congiuntamente per la nomina del Presidente e dei Vicepresidenti; per le altre cariche i professionali votano per i professionali e i collaboratori per i collaboratori.

L’elezione del Presidente e dei Vicepresidenti, candidati congiuntamente, avviene a votazione segreta con il sistema maggioritario.

L’elezione dei 9 membri del Consiglio Direttivo previsti dal punto b) dell’art. 17, e dei Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti avviene a scrutinio segreto con il sistema proporzionale se vi sono più liste concorrenti e, in tal caso, si fa luogo all’utilizzazione dei resti maggiori. Per l’elezione dei 7 membri del Consiglio Direttivo da parte delle delegazioni, previsti dal punto c) dell’art. 17, si procede secondo le norme dettate dallo stesso articolo.

 

Articolo 14

Partecipano di diritto al Congresso gli iscritti che ricoprono cariche nazionali, il Presidente e i Vice Presidenti, i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti, i Presidenti delle Associazioni provinciali, il Presidente del Consiglio dell’Ordine di Puglia, il Fiduciario dell’INPGI e la Consulta Regionale della CASAGIT. Tutti senza diritto di voto e senza oneri per l’Associazione, se non delegati eletti.

 

Articolo 15

Prima della seduta di apertura del Congresso, si riunisce la Commissione di verifica dei poteri, che sarà costituita da un rappresentante di ogni delegazione provinciale. Il Congresso elegge, nella sua seduta di insediamento, l’ufficio di presidenza, composto da un Presidente, due Vicepresidenti e 4 Segretari. Subito dopo il Congresso elegge una Commissione elettorale che ha il compito di raccogliere e coordinare le liste per le elezioni alle cariche di Presidente e Vicepresidenti, per il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

Articolo 16

La votazione, secondo l’art. 13, avviene per lista con il sistema proporzionale per i 9 membri del Consiglio Direttivo eletti direttamente dal Congresso, per il Collegio dei Probiviri e per il Collegio dei Revisori dei Conti. In presenza di una sola lista si procede con il sistema maggioritario. Per il Consiglio Direttivo ciascuna lista non può comprendere più di 7 nomi di candidati per i membri professionali né più di 2 per i collaboratori.

Per il Collegio dei Probiviri il limite delle candidature per lista è di 4 professionali e di un collaboratore; per il Collegio dei Revisori dei Conti di 4 professionali e di un collaboratore.

Ogni lista può delegare un proprio rappresentante in qualità di osservatore presso l’Ufficio di Presidenza durante le operazioni di voto e di scrutinio.

La Commissione elettorale del Congresso, constatata la regolarità delle votazioni e dello scrutinio, proclamerà gli eletti. Il materiale elettorale sarà custodito nella sede dell’Associazione regionale.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo regionale è composto:

  1. a) dal Presidente e dai Vicepresidenti eletti direttamente dal Congresso con votazione unitaria e congiunta dei professionali e dei collaboratori;
  2. b) da 9 membri, di cui 7 professionali e 2 collaboratori, eletti direttamente dal Congresso secondo le norme dettate dal terzo capoverso dell’art. 13 e dall’art. 16;
  3. c) da 7 membri, di cui 5 professionali e 2 collaboratori, eletti, sempre in sede congressuale, dalle delegazioni aventi diritto, secondo le norme che seguono per le due categorie.

I seggi dei consiglieri professionali di cui al punto c) sono assegnati su base provinciale in proporzione al numero dei rispettivi iscritti professionali e secondo il quoziente calcolato per difetto dividendo il totale dei professionali iscritti alla Ars per i posti cui provvedere. I posti non attribuiti con quoziente pieno sono assegnati secondo la graduatoria dei resti.

Avranno diritto, quindi, all’assegnazione dei seggi quelle delegazioni che, con i loro iscritti professionali raggiungeranno uno o più quozienti pieni. Gli eventuali seggi restanti verranno attribuiti alle delegazioni in base ai maggiori resti, computabili anche per quelle delegazioni che non avranno raggiunto un quoziente pieno.

Analogamente si procederà per l’attribuzione alle delegazioni dei 2 seggi spettanti ai collaboratori.

Nel Consiglio Direttivo regionale entrano, inoltre, con diritto di voto, 3 membri della stessa Consulta di cui all’art. 32, rappresentanti dei Comitati di Redazione o Fiduciari.

Essi verranno eletti dalla Consulta sindacale a scrutinio segreto e con il sistema maggioritario e decadranno dal Consiglio Direttivo con la fine del loro mandato di membri del C.d.R. o di Fiduciari.

Fanno anche parte del Consiglio Direttivo, con diritto di parola ma non di voto, i seguenti membri di diritto: i responsabili delle sezioni provinciali, i giornalisti pugliesi che rivestono cariche nazionali, esclusi i casi di incompatibilità previsti dallo Statuto della FNSI, il Fiduciario della CASAGIT, un rappresentante designato dall’Ordine Regionale dei Giornalisti di Puglia, un rappresentante dei gruppi di specializzazione designato dai presidenti dei gruppi regolarmente costituiti a norma dell’art. 36, i coordinatori delle Commissioni di cui all’art.33.

Articolo 18

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre siano presenti in prima convocazione almeno la metà dei suoi membri aventi diritto di voto.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Nel caso in cui dovesse mancare per dimissioni o altra causa il Presidente, assume pro tempore le sue funzioni il Vicepresidente professionale e, in caso di sua mancanza, il Vicepresidente collaboratore. Qualora venissero a mancare per dimissioni o altra causa uno o più consiglieri di quelli aventi diritto di voto eletti direttamente dal Congresso, subentreranno il primo o i primi dei non eletti delle liste di categoria, secondo il numero dei seggi vacanti rispettivamente per i professionali e per i collaboratori, secondo l’ordine dei voti ottenuti in sede congressuale. Se viene a mancare un consigliere di quelli eletti dalle delegazioni, provvede alla surrogazione il Consiglio Direttivo della sezione provinciale di appartenenza o, in caso di inesistenza, il Consiglio Direttivo dell’Associazione nell’ambito degli iscritti della provincia interessata. Tutti i nuovi membri del Consiglio decadono, come gli altri, alla scadenza del quadriennio. Allo scadere del quadriennio decadono anche i consiglieri di diritto di cui all’art. 17. Il consigliere assente ingiustificato per tre riunioni consecutive potrà essere dichiarato decaduto dalla carica.

 

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato almeno 4 volte all’anno, attua le linee di politica sindacale indicate dal Congresso e dalle Assemblee; inoltre:

  1. fissa la convocazione del Congresso e delle Assemblee generali con i relativi O.d.G.;
  2. indice le Assemblee provinciali per le elezioni dei delegati al Congresso;
  3. fissa le quote ordinarie e straordinarie;
  4. definisce l’esercizio finanziario che decorre dal primo gennaio al 31 dicembre;
  5. mantiene tramite il Presidente e la Consulta sindacale, i contatti con i Comitati ed i Fiduciari di redazione, fissando le linee per l’adempimento delle funzioni loro assegnate dal contratto di lavoro giornalistico, per l’azione a tutela del rispetto della legge sull’Ordine e per la condotta delle agitazioni sindacali;
  6. vigila sull’attuazione di quanto disposto dal Contratto di lavoro all’art. 34 (Comitati di Redazione) e provvede agli adempimenti che spettano all’Associazione;
  7. su indicazione della Giunta ratifica la costituzione delle Commissioni di studio di cui all’art. 33 ;
  8. provvede alla riscossione delle entrate e alle spese ordinarie e straordinarie, delibera ed esegue le spese straordinarie, amministra il patrimonio sociale;
  9. assume il personale stipendiato ed ha facoltà di sospenderlo o licenziarlo;
  10. l) svolge tutte le funzioni non assegnate ad altri organi.

 

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo nella sua prima seduta procede a scrutinio segreto all’elezione tra i suoi membri di 5 professionali e 2 collaboratori che dovranno far parte, insieme al Presidente ed ai Vicepresidenti, della Giunta esecutiva di cui all’art. 21.

Saranno eletti i candidati che avranno ottenuto i maggiori suffragi.

 

GIUNTA E PRESIDENZA

Articolo 21

La Giunta è composta dal Presidente, dai Vicepresidenti e dai membri professionali e collaboratori eletti in seno al Consiglio Direttivo a norma dell’art. 20. Nella sua prima riunione la Giunta procede a scrutinio segreto alle elezioni di un Segretario amministrativo che avrà la responsabilità dei fondi sociali ed eseguirà i pagamenti su mandato del Presidente. Il Segretario amministrativo può anche essere cooptato al di fuori della Giunta e del Consiglio Direttivo, fra gli iscritti; in questo caso, su richiesta, potrà esprimere un parere consultivo.

La Giunta gestisce la politica sindacale e amministrativa dell’Associazione espressa dalla categoria in sede di Congresso, di Assemblea generale e di Direttivo

 

Articolo 22

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, della Giunta e della Consulta sindacale, che si riuniscono per sua iniziativa o dietro richiesta di almeno 1/3 dei componenti.

Il Presidente, che coordina e garantisce l’attività degli organi associativi e, d’intesa con la Giunta, affida o revoca compiti ed incarichi ai singoli componenti della stessa Giunta.

Il Presidente promuove, anche d’ufficio, l’intervento dell’Associazione nei casi in cui sia necessario per la realizzazione degli scopi e per la tutela professionale e sindacale degli iscritti. In caso di urgenza, adotta sotto la propria responsabilità le opportune deliberazioni, sottoponendole alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Il Presidente propone al Consiglio di delegare speciali compiti a uno o più membri del Consiglio stesso o a Commissioni da esso a tale scopo nominate. In assenza del Presidente le sue funzioni vengono temporaneamente assunte dal Vicepresidente professionale e, in caso di sua mancanza, dal Vicepresidente collaboratore.

La carica di Presidente e Vicepresidente è incompatibile con gli incarichi regionali e nazionali nell’Ordine professionale, nell’INPGI e nella CASAGIT. La carica di consigliere e di revisore dei conti è incompatibile con le cariche elettive regionali e nazionali nell’Ordine professionale. L’opzione tra gli incarichi dovrà essere esercitata entro 30 giorni dal momento in cui si verifica l’incompatibilità.

Il Presidente eletto si insedierà entro 20 giorni dalla sua elezione con il formale passaggio delle consegne.

 

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 23

 

Il Collegio dei Probiviri è costituito da 5 membri, dei quali 4 professionali e 1 collaboratore. I Probiviri non possono far parte di altri organismi sindacali.

Nella sua prima seduta, a scrutinio segreto, il Collegio elegge un Presidente (professionale), un Vicepresidente (collaboratore) ed un Segretario.

 

Articolo 24

Il Collegio istruisce e delibera a maggioranza dei presenti; le sedute sono valide quando siano presenti almeno 3 membri, il Presidente compreso.

 

Articolo 25

Il Collegio dei Probiviri giudica sui ricorsi e sulle richieste di parere presentati dai colleghi iscritti e che riguardino la vita sindacale o professionale e il prestigio dell’Associazione e della categoria.

Inoltre, il Collegio, d’intesa con la Giunta, può procedere d’ufficio nei confronti degli iscritti che abbiano violato le norme deontologiche della Carta dei Doveri dei Giornalisti e può segnalare all’Ordine territoriale i comportamenti scorretti di colleghi non iscritti.

Il Collegio rimane depositario degli atti, affidati personalmente al Segretario, fino all’esaurimento delle vertenze; dopo di che gli atti vanno depositati nell’archivio dell’Associazione.

 

Articolo 26

Le sanzioni disciplinari sono: l’ammonizione, la censura, la sospensione da un mese ad un anno, l’espulsione.

I provvedimenti vanno motivati per iscritto e decorrono dal giorno della loro notifica agli interessati; vanno comunicati per conoscenza al Consiglio Direttivo.

 

Articolo 27

I ricorsi vanno indirizzati al Collegio dei Probiviri che, entro 30 giorni, dovrà darne integrale comunicazione all’interessato; questi a sua volta disporrà di 30 giorni per la presentazione di deduzioni scritte.

Tutti gli atti della fase istruttoria devono essere a disposizione dell’interessato che ha facoltà di farsi assistere da un iscritto, previa comunicazione al Collegio. Anche il giorno fissato per la discussione e la deliberazione dei provvedimenti, il Collegio dovrà sentire di persona l’interessato dandogliene opportuna comunicazione almeno 7 giorni prima della data stabilita.

Per i comportamenti più gravi, sanzionati con la sospensione o l’espulsione, il Collegio dei Probiviri, d’intesa con la Giunta, segnala la decisione all’Ordine territoriale, fornendo copia dell’intero procedimento

Articolo 28

Contro i provvedimenti disciplinari, l’interessato, entro 30 giorni dalla notifica, potrà presentare ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri, dandone comunicazione al Collegio Regionale dei Probiviri e al Consiglio Direttivo dell’Associazione. Il ricorso sospende l’esecuzione del provvedimento.

 

Articolo 29

Tutte le comunicazioni di cui agli artt. 27 e 28 dovranno essere notificate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

 

 

REVISORI DEI CONTI

Articolo 30

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da 5 componenti di cui 4 professionali e 1 collaboratore; ha il compito di vigilare sulla regolarità delle scritture contabili dell’Associazione. Nella prima riunione successiva alla sua elezione, nomina il Presidente, scegliendolo tra i componenti professionali. I Revisori non possono far parte di altri organismi dell’Associazione.

 

Articolo 31

Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo senza che i suoi componenti abbiano voto deliberativo e neppure consultivo. Possono tuttavia intervenire nella discussione su tutti gli argomenti all’Ordine del Giorno

 

 

CONSULTA SINDACALE

Articolo 32

La Consulta sindacale è presieduta dal Presidente dell’Associazione ovvero da uno dei Vicepresidenti da lui delegato. Essa è costituita:

  1. a) dai componenti dei comitati di redazione e dai fiduciari delle testate operanti in Puglia;
  2. b) da un rappresentante designato da ogni gruppo di specializzazione regolarmente costituito;

Nell’ambito dei C.d.R. e dei fiduciari, la Consulta elegge 3 rappresentanti che entrano a pieno titolo nel Consiglio Direttivo regionale.

La Consulta sindacale agisce in collaborazione con la Giunta formulando proposte operative e curando i rapporti con le realtà redazionali.

La Consulta sindacale viene convocata ad iniziativa del Presidente. Può anche essere convocata su richiesta di 1/3 dei suoi componenti.

 

COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO

Articolo 33

Su proposta della Giunta esecutiva, il Consiglio direttivo può istituire Commissioni speciali e Gruppi di lavoro per favorire lo studio e l’approfondimento delle problematiche della professione e collaborare con gli organismi elettivi nella messa a punto di azioni di tutela delle libertà e dei diritti dei giornalisti. 

I coordinatori delle commissioni partecipano, quando necessario, ai lavori del Direttivo e della Giunta con voto consultivo.

 

 

ORGANIZZAZIONE PROVINCIALE

Articolo 34

L’organizzazione provinciale dell’Associazione Regionale della Stampa si articola in sezioni provinciali istituite nei capoluoghi di provincia.

Lì dove non sia possibile la costituzione di una sezione, il Consiglio Direttivo nominerà un proprio rappresentante.

 

Articolo 35

Ciascuna sezione regolerà la propria attività nel rispetto dell’art. 2 del presente Statuto e nell’ambito dello specifico regolamento sulle Sezioni Provinciali.

Le eventuali integrazioni proposte dalle singole sezioni dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo.

 

GRUPPI DI SPECIALIZZAZIONE

Articolo 36

È facoltà degli iscritti all’Associazione che esercitano specifiche attività giornalistiche riunirsi in Gruppi (uno per ogni specialità) allo scopo di individuare le soluzioni più idonee per lo svolgimento dei propri compiti professionali, nell’ambito della disciplina sindacale dell’Associazione e nel rispetto del presente Statuto.

I Gruppi di specializzazione, si costituiranno previa autorizzazione del Consiglio Direttivo e alla presenza di un suo rappresentante.

Ciascun Gruppo, per ottenere dall’Associazione l’approvazione del proprio Statuto, dovrà comunicare l’elenco dei propri iscritti; dovrà inoltre far conoscere i successivi aggiornamenti dell’elenco e le deliberazioni di volta in volta adottate.

I Presidenti dei Gruppi di specializzazione regolarmente costituiti, in riunione congiunta designano un loro rappresentante che entra a far parte del Consiglio Direttivo Regionale, con diritto di parola ma non di voto.

E’ facoltà del Consiglio Direttivo convocare di volta in volta i Presidenti dei Gruppi di specializzazione, facendoli partecipare come osservatori alle riunioni qualora debbano essere esaminate questioni tecniche o sindacali inerenti le specializzazioni professionali di cui i Gruppi sono espressione.

 

PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 37

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  1. a) da tutti i beni che le derivino da enti e privati e che l’Assemblea abbia accettato;
  2. b) dai beni che potranno essere acquisiti nel corso delle gestioni annuali;
  3. c) dagli avanzi attivi delle gestioni.

 

Articolo 38

Al mantenimento dell’Associazione si provvede:

  1. a) con le rendite dei beni di cui all’articolo precedente;
  2. b) con le quote di iscrizione e con gli eventuali contributi degli iscritti stabiliti dal Consiglio Direttivo;
  3. c) con i proventi delle attività di esercizio svolte dall’Associazione a favore degli iscritti;
  4. d) con i proventi delle iniziative che il Consiglio Direttivo abbia promosso.

 

 

MODIFICHE ALLO STATUTO

Articolo 39

Le proposte di modifiche allo Statuto dell’Associazione Regionale avanzate dal Consiglio Direttivo dovranno essere portate a conoscenza degli iscritti secondo quanto previsto dall’art. 12.

Possono essere avanzate proposte di modifiche statutarie da almeno 1/5 degli iscritti che dovranno portarle a conoscenza degli iscritti almeno 90 giorni prima della scadenza del triennio dell’ultimo Congresso.

Le proposte non si intenderanno accolte se non avranno ottenuto l’approvazione di almeno i  3/5, calcolati per difetto, dei delegati accreditati al Congresso.