REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ DELLA FNSI
Approvato dalla Giunta Esecutiva della FNSI – Roma, 17 giugno 2008
e dal Consiglio Nazionale della Stampa Italiana – Roma, 25 giugno 2008
Art. 1
La Commissione Pari Opportunità (Cpo) della Fnsi è istituita dalla Giunta Esecutiva della Federazione in base all’articolo 3 comma e) dello Statuto e si configura come gruppo di elaborazione e proposta sindacali sulle questioni di pari opportunità e politiche di genere e come consulente della Giunta stessa per le azioni positive per il raggiungimento della parità tra giornaliste e giornalisti.
Art. 2
Scopi e obiettivi della Cpo, anche in conformità con quanto previsto dalla legge 125/91, sono:
- l’elaborazione di proposte per: eliminare ogni tipo di discriminazione diretta e indiretta; favorire l’occupazione femminile e la qualità del lavoro giornalistico; superare gli ostacoli e realizzare una parità effettiva tra giornaliste e giornalisti nell’accesso alla professione, nel corso della carriera e nei livelli retributivi; migliorare il rapporto tra tempi di lavoro e tempi di vita delle giornaliste e dei giornalisti;
- l’individuazione di strumenti e di azioni per stimolare e favorire una maggiore e più ampia partecipazione delle giornaliste all’attività del sindacato e ai suoi organi di rappresentanza, a livello aziendale, territoriale e nazionale;
- l’analisi dei contenuti dell’informazione giornalistica di genere e dell’immagine della donna nei media e l’elaborazione di proposte per il superamento degli stereotipi di genere.
Art. 3
Metodi e strumenti di lavoro e intervento della Cpo sono:
- il monitoraggio permanente dei livelli occupazionali e professionali delle giornaliste italiane;
- la promozione di iniziative che favoriscano la formazione sindacale e l’aggiornamento professionale delle giornaliste;
- il sostegno alla nascita e il collegamento con le Cpo delle Ars;
- il coordinamento con altre Cpo istituzionali, pubbliche e private nazionali e internazionali, per la formulazione e la realizzazione di obiettivi comuni e per il sostegno alle politiche di genere;
- l’organizzazione, la promozione e la partecipazione a incontri, dibattiti e confronti, all’interno e all’esterno del sindacato e della categoria, sulle tematiche oggetto dei suoi scopi e obiettivi;
- la promozione di eventuali conferenze di servizio o incontri allargati alle responsabili delle Cpo regionali, alle consigliere nazionali dell’Ordine, alle componenti i direttivi regionali, i comitati di redazione, gli organismi di categoria ed i gruppi di specializzazione della Fnsi.
Art. 4
La Cpo è formata dall’Assemblea, dalla Presidente, dalla Coordinatrice e dal Coordinamento.
L’Assemblea è costituita dalle delegate e dai delegati nominati dalle Ars, sentite le rispettive Cpo regionali (ove esistenti), in ragione di una persona per ogni Ars e di due per le Ars con più di 3 mila iscritti. Partecipano di diritto all’Assemblea le consigliere e i consiglieri nazionali Fnsi che a inizio legislatura ne abbiano fatto esplicita richiesta. All’Assemblea della Cpo sono invitate/i a partecipare, a tutti gli effetti tranne che per il diritto di voto, anche una/un collega in rappresentanza rispettivamente di ciascun organismo di categoria.
La Presidente è responsabile dell’azione politica della Cpo; è nominata dalla Giunta Esecutiva della Fnsi e scelta tra le consigliere nazionali.
La Coordinatrice coadiuva la Presidente ed è eletta dall’Assemblea della Cpo tra le rappresentanti delle Ars.
Il Coordinamento affianca la Presidente e la Coordinatrice ed è composto dalle/i responsabili dei gruppi di lavoro e dei progetti decisi dall’Assemblea. Del Coordinamento fa parte di diritto la rappresentante della Fnsi nel Gender council della Federazione internazionale della stampa (Ifj), che cura i rapporti con gli organismi internazionali di cui alla lettera d) dell’articolo 3.
La Commissione viene convocata dalla Presidente, d’intesa con la Coordinatrice e sentito il Coordinamento, almeno tre volte l’anno.
Art. 5
Il finanziamento delle riunioni eccedenti le tre previste dall’ultimo comma dell’articolo 4 e delle attività e iniziative a titolo oneroso della Cpo è deliberato dalla Giunta Esecutiva della Fnsi, su proposta della Presidente della Commissione.
Per quanto non espressamente qui indicato si fa riferimento al Regolamento della Fnsi.